FAQ – Sistema Tessera Sanitaria

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In quest’articolo, pubblichiamo le Domande più Frequenti e gli Ultimi Aggiornamenti sul tema Sistema TS e Ottici, con le relative risposte.

Importante

Le informazioni riportate in questo post, sono riprese dai documenti ufficiali pubblicati sul sito www.sistemats.it, o da altre fonti, sempre specificate. Ad ogni modo, IT Experience srl non rappresenta una fonte ufficiale sull’argomento. Pertanto, oltre a leggere e commentare i nostri post, consigliamo sempre di consultare il Sistema TS, chiamando il numero verde 800 030 070.


Quest’articolo è ispirato alla comunicazione rivolta ai dentisti dal blog di AlfaDocs, software gestionale per dentisti.

Selezionare la sezione DOMANDE & RISPOSTE o ULTIMI AGGIORNAMENTI per scoprire il contenuto.

DOMANDE & RISPOSTEULTIMI AGGIORNAMENTI
Perché bisogna inviare le spese dei clienti?

Per permettere all’Agenzia delle Entrate di compilare in automatico il 730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Il Sistema TS, infatti, gira le fatture all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, utilizza questi e altri dati per compilare il 730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Ecco perché si parla di 730 precompilato.

Chi deve inviare le spese?

Originariamente, la lista dei soggetti tenuti all’invio era questa (come stabilito nel decreto 175/2014): “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri”. Per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2016, però, l’obbligo di invio è stato esteso anche alle strutture non accreditate inclusi gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Si può delegare l’invio a un soggetto terzo?

Sì. È possibile delegare sia associazioni di categoria, sia soggetti terzi. Per designare un soggetto delegato, bisogna accedere alla propria area riservata sul sito www.sistemats.it e usare la funzione “Gestione deleghe“. Il soggetto delegato deve essere abilitato come intermediario fiscale e deve essere provvisto di PEC (Posta Elettronica Certificata). Dopo che l’ottico avrà designato il soggetto delegato, questi riceverà un’email dal Sistema TS, contenente un link per perfezionare il processo di delega.

Quali sono le spese da inviare?

L’allegato A del decreto 2 agosto 2016 stabilisce che le spese da inviare al Sistema TS sono:

  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
  • Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie);
  • Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
  • Cure termali, previa prescrizione medica;
  • Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
Entro quando va effettuato l’invio delle fatture?

L’invio va effettuato ogni anno entro il 31 gennaio. Le spese da inviare sono quelle dell’anno precedente. Ad esempio, le spese del 2016 vanno inviate al Sistema TS entro il 31 gennaio 2017. Le spese del 2017 andranno inviate al Sistema TS entro il 31 gennaio 2018. E così via.

Cosa succede a chi non invia le fatture?

Il decreto 158/2015, all’articolo 23, stabilisce sanzioni “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati”. Le sanzioni sono di 100 € per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50.000 €. Nel caso di errori, però, la sanzione viene annullata se si invia la correzione entro 5 giorni dalla scadenza. Se la correzione viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte a un terzo, fino a un massimo di 20.000 €. L’applicazione delle sanzioni entra in vigore dal gennaio 2017 (art. 32 del decreto).

Il cliente può richiedere di non inviare le proprie spese?

Sì, il cliente può richiedere di non inviare i dati delle proprie spese al Sistema TS. Il cliente può esplicitare oralmente questa richiesta al momento dell’emissione della fattura. L’ottico non è tenuto a far firmare nulla. Ciò che deve fare è aggiungere sulla fattura, sia sulla propria copia, sia su quella al paziente, la dicitura: “il cliente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015“. L’ottico, da parte sua, deve conservare l’informazione della richiesta del paziente. Rinunciando all’invio dei dati, il cliente rinuncia automaticamente agli eventuali rimborsi.

Come si effettua l’invio delle fatture?

Per prima cosa, l’ottico deve procurarsi le credenziali di accesso al Sistema TS. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.sistemats.it con un sistema di auto accreditamento da completare entro la data del 31 ottobre 2016.

Dopo avere ottenuto le credenziali di accesso, l’ottico può inviare i dati al Sistema TS in 3 modi:

  1. applicazione web del Sistema TS;
  2. delega;
  3. software gestionale.
Cosa succede dopo aver effettuato l’invio?

Il Sistema TS comunica l’esito dell’invio in formato .pdf. Se non ci sono errori, il Sistema TS gira i dati all’Agenzia delle Entrate, che li userà per il 730 precompilato del cliente. Nel caso in cui invece ci siano errori, il Sistema TS invia all’ottico un file .csv con l’evidenziazione degli errori riscontrati. Le comunicazioni degli esiti di tutti gli invii effettuati sono visualizzabili sul sito www.sistemats.it, o sul proprio software gestionale (ammesso sia abilitato all’invio delle fatture al Sistema TS).

Le società (per es. le SRL) hanno l’obbligo di invio?

Sì. Per le fatture del 2015, l’obbligo d’invio riguardava soltanto le strutture accreditate con il SSN. A partire dalle fatture del 2016, invece, l’obbligo d’invio è stato esteso anche alle strutture non accreditate.

Cosa bisogna fare con le fatture dei clienti convenzionati?

Se la fattura è intestata al cliente, va comunque inviata al Sistema TS, anche nel caso in cui sia pagata, del tutto o in parte, da un fondo o assicurazione. Sarà poi il fondo/assicurazione a inviare i dati di rimborso al Sistema TS. Nel caso invece in cui la fattura sia intestata al fondo/assicurazione, non va inviata al Sistema TS.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Come si ottengono le credenziali di accesso al sistema Tessera Sanitaria?

Per prima cosa, l’ottico deve richiedere le credenziali di accesso al Sistema TS, a meno che le abbia già. Le credenziali possono essere ottenute sul sito www.sistemats.it.

Le credenziali saranno poi inviate all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’ottico. Quindi, nel caso in cui non si abbia un indirizzo PEC, bisogna richiedere le credenziali in altro modo;

Dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, l’ottico può accedere all’area riservata del sito www.sistemats.it, cliccando in alto a destra su “Accesso con Credenziali”.

Aggiornamento 20/10/2016 - 730 precompilato: Dal 14 novembre è obbligatorio gestire le 'OPPOSIZIONI'

Con l’entrata in vigore del DM relativo all’invio dei dati al Sistema TS, a partire dal 14 novembre 2016 anche i Centri ottici sono obbligati a gestire le eventuali “opposizioni” manifestate dai propri clienti.

Ogni consumatore può difatti richiedere, per tutelare la propria privacy o gestire “autonomamente” la propria dichiarazione dei redditi, di non avvalersi del Centro ottico per l’invio dei dati delle proprie spese sanitarie al Sistema TS, facendo pertanto opposizione. Analogamente come già succede anche in Farmacia.

L’opposizione, da parte del cliente, può essere esercitata in due diverse modalità a seconda del tipo di documento fiscale emesso dal Centro ottico:

  • Nel caso di scontrino, NON COMUNICANDO il proprio codice fiscale o non esibendo la propria tessera sanitaria; In questo caso il Centro ottico, nel caso di spese detraibili, non emetterà uno scontrino parlante ma un semplice scontrino fiscale. Ovviamente il cliente, non comunicando il codice fiscale, non potrà portare in detrazione la spesa per mancanza di un dato essenziale ai fini della detraibilità. La stessa spesa, in mancanza del codice fiscale del cliente, non potrà essere inviata da parte del Centro ottico all’Agenzia delle Entrate.
  • Nel caso di fattura o altro documento fiscale, il cliente, dovendo obbligatoriamente comunicare il proprio codice fiscale per la predisposizione del documento, COMUNICA verbalmente l’opposizione all’invio dei dati al momento dell’emissione del documento stesso. In questo caso il Centro ottico deve solo aggiungere su ogni copia della fattura o della quietanza la dicitura: “I dati del presente documento non sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31/07/2015 e art. 7, D.lgs n. 196/2003”, non inviando poi il dato al Sistema TS.
    Ogni contribuente può sempre, eventualmente e in autonomia, decidere in seguito se inserire o meno la spesa integrando la propria dichiarazione dei redditi.

All’interno del numero 10 di Ottica Italiana gli Associati Federottica troveranno un cartello appositamente realizzato per informare i propri clienti della possibilità di esercitare l’opposizione all’invio dei dati. Gli associati possono scaricare lo stesso cartello in formato pdf per la stampa dall’Area Riservata Fiscale del sito web www.federottica.org

Fonte: Federottica.org | SistemaTS e 730 precompilato: dal 14 novembre è obbligatorio gestire le “opposizioni”

Aggiornamento 20/10/2016 - 730 precompilato: Aggiornamenti sugli adempimenti e modalità attuative

Pubblicate per gli associati le f.a.q. (Domande e risposte più frequenti) sulla tematica “Tessera sanitaria e 730-precompilato” disponibili nell’area riservata sotto la voce “Area riservata fiscale”.

Aggiornamento del 18 ottobre


Pubblicate per gli associati le modalità di iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria (procedura completa per il sito www.sistemats.it) disponibili nell’area riservata sotto la voce “Area riservata fiscale”.

Aggiornamento del 14 ottobre

Aggiornamento 11/10/2016 - Trattamento dati Anno Fiscale 2016

Riteniamo importante comunicarti senza interventi sul testo quanto condiviso ieri 10/10/2016 tra Federottica, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzie delle Entrate, in merito all’invio dei dati afferenti l’anno fiscale 2016.

Certi di aver fatto cosa a te gradita, ti ricordiamo di consultare frequentementi i nostri aggiornamenti sugli sviluppi della situazione

FONTE: http://www.federottica.org/leggi.php?a=&idc=1302

730 precompilato: Federottica ricevuta al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Oggi, come preannunciato, una delegazione di Federottica, composta dal presidente Andrea Afragoli, dal consulente fiscale Giuseppe Piazzolla e dal segretario generale Stefano Bertani, è stata ricevuta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso la Ragioneria Generale dello Stato, in presenza dell’Agenzia delle Entrate e della Sogei, per discutere delle problematiche connesse all’invio dei dati relativi al 730 precompilato.

Durante l’incontro il Ministero ha ribadito con spirito collaborativo l’importanza dell’inoltro dei dati, chiarendo – su nostra precisa domanda – l’obbligo di invio delle fatture dell’anno 2016 e, laddove possibile, il maggior numero di dati afferenti gli scontrini parlanti (a regime dall’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1/9/2016, pubblicato in G.U. il 13/9/2016).

Federottica ha richiesto di poter accludere, secondo modalità formali ben precise, l’inserimento tra le voci di spesa quelle relative alle prestazioni professionali, che saranno accluse con una modifica del decreto attuativo.

Si è, poi, aperto un canale di collaborazione diretto tra Federottica e il Ministero per risolvere aspetti tecnici e dare risposta a quesiti di natura operativa.

Aggiornamento 6/10/2016 - 730 Precompilato: Nuovo Intervento di Federottica

In merito alle procedure relative al “730 precompilato”, chiarita ulteriormente l’obbligatorietà dell’adozione di indirizzo email PEC (http://www.federottica.org/leggi.php?a=federottica&idc=1295), dell’iscrizione al Registro dei Fabbricanti del Ministero della Salute per l’ottenimento del numero ITCA (http://www.federottica.org/leggi.php?a=federottica&idc=800) e rimossi, per merito della Federottica, agli ultimi blocchi che impedivano l’iscrizione al portale Tessera Sanitaria (http://www.sistemats.it), è da pochi giorni possibile concludere le pratiche di accreditamento sul portale stesso entro il termine previsto del 31 ottobre 2016.

Rimangono invece ancora aperte diverse criticità operative, evidenziate anche dai molteplici casi confermati da centinaia di richieste di informazioni e quesiti ricevuti giornalmente dalla nostra Segreteria nazionale. Per esempio il caso del Centro ottico che si occupa unicamente di Lenti a contatto, la gestione delle fatturazioni per attività professionali, ad oggi non incluse nell’invio, il regime retroattivo della norma che prevede l’inoltro dei dati a partire dal 1 gennaio 2016 e le relative sanzioni.

Per questi, e altri motivi, Federottica ha ottenuto un nuovo incontro urgente con i rappresentanti del Ministero del Tesoro, dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero della Sanità e della Sogei in programma lunedì 10 ottobre a Roma.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Aggiornamento 4/10/2016 - È ora possibile accedere alla procedura di registrazione al Sistema TS

Fonte: www.federottica.com

Si comunica che, su intervento di Federottica, è stato rimosso dal modulo di registrazione del portale “Sistema Tessera Sanitaria” (http://www.sistemats.it) il campo che prevedeva l’inserimento della data di rilascio del numero ITCA. Ora è possibile procedere con la procedura di registrazione. I Centri ottici associati Federottica possono contattare le proprie Associazioni provinciali di riferimento territoriale o direttamente la Segreteria nazionale per ulteriori informazioni a riguardo.

Notizia origine

In riferimento alla possibilità di iscrizione sul portale del Sistema Tessera Sanitaria (clicca qui per accedere al portale), ora funzionante anche per i Centri ottici, i nostri uffici di Segreteria si sono attivati per risolvere la questione relativa all’inserimento della data di rilascio del Codice ITCA, del quale i Centri ottici ne sono sprovvisti.

Tale codice è attualmente richiesto in fase di iscrizione sul portale.

La Segreteria Federottica ha già provveduto a contattare gli uffici di riferimento segnalando la problematica. Sarà nostra cura comunicare su questa pagina gli eventuali aggiornamenti del caso.


Vi proponiamo inoltre un utile riepilogo riscontrato sul sito del Sistema TS

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La sezione contiene le disposizioni normative, le FAQ e la documentazione tecnica, divisa per argomento, inerente ai servizi che il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili a tutti soggetti coinvolti nella trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati di spesa sanitaria, sulla base dei seguenti provvedimenti:

  • Decreto 31 luglio 2015, concernente le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da parte
    • delle ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
    • degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:
    • all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
    • all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
  • Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte di ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare per:
    • gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
    • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
    • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
    • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
    • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
    • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
    • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.

Aggiornamento 26/09/2016 - Iscrizione al portale Sistema TS entro 31 Ottobre 2016

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (IGESPES), Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno comunicato le linee guida relative al Decreto attuativo del Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate del 1 Settembre 2016, che va a regolamentare l’invio degli scontrini parlanti e delle fatture emesse da ogni centro ottico italiano al Sistema Tessera Sanitaria.

Viene ribadito nel documento l’inserimento della categoria Ottici, che sono quindi tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi pre-compilata già in relazione all’anno fiscale 2016.
Fatture e Scontrini emessi nell’ anno 2016 dovranno essere inviati al Sistema TS entro e non oltre il 31/1/2017.

Il form online per l’accreditamento al portale TS per i Centri ottici, ad oggi, non è stato ancora abilitato. Riteniamo che questo avverrà entro i prossimi giorni. Resta comunque necessario iscriversi al portale Sistema Tessera Sanitaria (www.tesserasanitaria.it) entro il 31 ottobre 2016, al fine di ricevere le relative credenziali di accesso. Vi ricordiamo che è comunque fondamentale la successiva verifica dell’avvenuta iscrizione.

Considerando il breve tempo a disposizione per dotarsi di strumenti informatici adeguati e la retroattività relativa all’invio dei dati del 2016, Federottica si è attivata formalizzando al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Dipartimento del Tesoro, alla Ragioneria Generale dello Stato, al Dipartimento delle Finanze, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero della Salute, una richiesta di stralcio dal provvedimento per la categoria ottici in relazione all’anno 2016, o in alternativa, di non applicare sanzioni in caso di invio di dati incompleti o tardivi.


Articoli Federottica

Sistema Tessera Sanitaria: pubblicato il decreto. Gli obblighi per i centri ottici
 Sistema Tessera Sanitaria: emanate le linee guida. Le indicazioni di Federottica ai centri ottici

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